Libro SECONDOTitolo VICapo I

Art. 323

Procedimento di imposizione delle limitazioni

In vigore dal 26 feb 2014
1. Il Comandante militare territoriale o il Comandante marittimo o il Comandante di regione aerea, se l'opera è, rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, predispone il progetto di imposizione delle limitazioni, in attuazione e nell'ambito dei programmi di cui all', corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi. 2. Nel presente capo, l'espressione <<il Comandante territoriale>> si intende riferita al Comandante militare territoriale, al Comandante marittimo o al Comandante di regione aerea, se l'opera è, rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare. 3. Il progetto, con l'allegato preventivo di spesa, è trasmesso alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 4. Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio, il provvedimento impositivo è adottato dal Comandante territoriale con decreto nel quale sono indicati gli estremi di registrazione dell'impegno provvisorio di spesa. 5. Le zone soggette a limitazioni e le limitazioni stesse sono indicate su mappe catastali da allegare al decreto impositivo, nelle quali devono risultare individuate le singole proprietà assoggettate.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-323

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