Libro SECONDO›Titolo VI›Capo I
Art. 325
Indennizzo per le limitazioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale e agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito.
2. Tale indennizzo è stabilito in una metà dei predetti redditi per le limitazioni di cui a ciascuno dei commi 1 e 2 dell' e nell'intero reddito in caso di concorso di limitazioni di entrambi i commi del citato articolo.
3. Per i terreni con preesistente destinazione edificatoria e non suscettibili di altra utilizzazione e rendita agraria, l'indennizzo annuo è pari al doppio del reddito medio del fabbricato che sarebbe edificabile in assenza della limitazione. La destinazione edificatoria si determina ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. Se il fondo è stato concesso prima dell'imposizione delle limitazioni in conduzione a terzi, il proprietario corrisponde a essi parte dell'indennizzo, in rapporto al danno subito. La relativa misura, se manca l'accordo fra le parti, è determinata da un collegio di tre arbitri, nominati uno dal proprietario, l'altro dal conduttore e il terzo dagli arbitri scelti dalle parti e, in caso di mancato accordo, dal presidente del tribunale del circondario. Lo stesso presidente procede alla nomina dell'arbitro non designato dalla parte.
5. La decisione del collegio arbitrale, se non è diversamente stabilito dalle parti, è suscettibile dei gravami previsti per il lodo arbitrale dal codice di procedura civile.
6. Gli indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al comma 4, diretta al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo.
7. La sottoscrizione della domanda è autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La domanda ha efficacia per tutto il periodo di validità del decreto di imposizione della limitazione. L'autorità militare determina le eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validità del decreto.
8. Per il pagamento degli indennizzi il cui importo annuale non superi la somma di euro 258,00 non è richiesta altra documentazione.
9. Il decreto di imposizione delle limitazioni specifica che gli indennizzi sono corrisposti a domanda degli aventi diritto.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono rese note con le forme di pubblicità di cui all'.
11. A richiesta dell'amministrazione militare, le conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e le Agenzie del territorio comunicano i dati necessari per la determinazione della misura degli indennizzi.
12. La determinazione dell'indennizzo effettuata all'atto dell'imposizione vale per l'intero quinquennio, salvo le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali nonché quanto previsto dal comma 7.
13. L'indennizzo è corrisposto annualmente per la durata delle limitazioni.
14. È fatto obbligo al proprietario di comunicare all'amministrazione militare l'eventuale cessione del bene.
15. Per il pagamento degli indennizzi si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-325