Libro SECONDOTitolo VICapo I

Art. 329

Contributo ai comuni

In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai comuni il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall' è dovuto un contributo annuo pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili siti nei comuni stessi. 2. Il contributo ai comuni è annualmente erogato, indipendentemente dalla presentazione delle domande di indennizzo. 3. Il contributo è erogato in base alle limitazioni risultanti gravanti sul territorio comunale al 1° gennaio di ogni anno.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-329

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