Libro SECONDOTitolo VICapo I

Art. 332

Limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di esercitazioni, il Comandante territoriale può disporre, per motivi di pubblica incolumità, lo sgombero e l'occupazione di immobili e il divieto di accedervi, lo sgombero di specchi d'acqua interni e marini, e imporre limitazioni alla circolazione stradale. 2. I relativi provvedimenti sono comunicati almeno trenta giorni prima al prefetto della provincia, al sindaco dei comuni interessati e al comitato misto paritetico. Se le esercitazioni interessano aree ricadenti in foreste demaniali, la comunicazione va fatta anche agli uffici ai quali compete l'amministrazione delle medesime. 3. Nei casi di urgente necessità, gli sgomberi, le occupazioni e le limitazioni di cui al comma 1 possono essere disposte, con effetto immediato, dal comandante di corpo, che provvede sollecitamente alle comunicazioni di cui al comma 2. 4. Detti provvedimenti sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio comunale e mediante affissione di manifesti murali in luoghi pubblici di normale frequentazione. 5. Al pagamento degli indennizzi per tutti gli sgomberi e le occupazioni di cui al comma 1 nonché per eventuali danni si provvede con le modalità previste dal comma 15 dell'. 6. La misura dell'indennizzo per i lavoratori dipendenti è pari al salario corrente; per i lavoratori autonomi è rapportata alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti con qualifica o specializzazione corrispondente o affine.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-332

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