Libro SECONDO›Titolo VI›Capo I
Art. 327
Modifiche alle proprietà private e relativo indennizzo
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'amministrazione militare, all'atto dell'imposizione delle limitazioni, ha facoltà di modificare, nelle proprietà assoggettate, lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari.
2. Tali modificazioni danno diritto a indennizzo che è determinato con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dettati per i fabbricati e per i terreni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-327