Libro SECONDOTitolo VICapo III

Art. 336

Sanzioni

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le violazioni del presente titolo, escluse le violazioni dell', sempre che il fatto non costituisce reato, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a euro 52,00 e non superiore a euro 516,00. 2. La sanzione amministrativa è inflitta previa contestazione della violazione e se il trasgressore non ha ottemperato alla diffida a cessare la violazione. 3. Competente a provvedere alla diffida, a determinare la misura e ingiungere il pagamento della sanzione amministrativa è il Comandante territoriale. Il procedimento e le eventuali opposizioni sono regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabile. 4. L'autorità militare può ordinare al trasgressore di compiere a proprie spese il ripristino. Se il trasgressore non ottempera all'ordine di ripristino nel termine assegnatogli, o in caso di assoluta urgenza, l'autorità militare provvede d'ufficio addebitando le relative spese al trasgressore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-336

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