Libro SECONDO›Titolo VI›Capo I
Art. 321
Contenuto delle limitazioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le limitazioni possono consistere nel divieto di:
a) fare elevazioni di terra o di altro materiale;
b) costruire condotte o canali sopraelevati;
c) impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili;
d) scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm.;
e) aprire o esercitare cave di qualunque specie;
f) installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmittenti;
g) fare le piantagioni e le operazioni campestri che sono determinate con il regolamento.
2. Le limitazioni possono anche consistere nel divieto di:
a) aprire strade;
b) fabbricare muri o edifici;
c) sopraelevare muri o edifici esistenti;
d) adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-321