Libro PRIMO›Titolo V›Capo II›Sez. I
Art. 195 quater
Istituto di scienze biomediche della Difesa
In vigore dal 28 mag 2026
1. L'Istituto di scienze biomediche della Difesa, dotato di autonomia scientifica, è posto alle dipendenze della Direzione della Sanità militare e svolge le seguenti attività:
a) identifica aree di ricerca sanitaria di interesse strategico della Difesa da sottoporre all'approvazione del Ministro della difesa;
b) cura i rapporti con la comunità scientifica e con le realtà industriali di settore;
c) contribuisce alla formazione avanzata per specifici percorsi capacitivi e tecnico-professionali;
d) effettua consulenza scientifica e tecnica per lo Stato maggiore della difesa e la Direzione della Sanità militare e, per gli aspetti connessi alla ricerca tecnologica di interesse sanitario, per la Direzione nazionale degli armamenti;
e) supporta, sotto il profilo tecnico-scientifico, i comandanti e le unità specializzate nel settore chimico, biologico, radiologico e nucleare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-195-quater