Libro PRIMO›Titolo V›Capo II›Sez. I

Art. 195 quater

Istituto di scienze biomediche della Difesa

In vigore dal 28 mag 2026
1. L'Istituto di scienze biomediche della Difesa, dotato di autonomia scientifica, è posto alle dipendenze della Direzione della Sanità militare e svolge le seguenti attività: a) identifica aree di ricerca sanitaria di interesse strategico della Difesa da sottoporre all'approvazione del Ministro della difesa; b) cura i rapporti con la comunità scientifica e con le realtà industriali di settore; c) contribuisce alla formazione avanzata per specifici percorsi capacitivi e tecnico-professionali; d) effettua consulenza scientifica e tecnica per lo Stato maggiore della difesa e la Direzione della Sanità militare e, per gli aspetti connessi alla ricerca tecnologica di interesse sanitario, per la Direzione nazionale degli armamenti; e) supporta, sotto il profilo tecnico-scientifico, i comandanti e le unità specializzate nel settore chimico, biologico, radiologico e nucleare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-195-quater

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