Libro QUARTO›Titolo III›Capo II
Art. 738 ter
Conseguimento del diploma di laurea da parte degli ufficiali del ruolo normale
In vigore dal 28 mag 2026
1. Gli ufficiali del ruolo normale devono conseguire il diploma di laurea prescritto e completare il periodo formativo secondo le modalità ed entro i periodi definiti dall'ordinamento universitario per i rispettivi corsi di laurea.
2. Gli ufficiali del ruolo normale, per i quali è previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie, che non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto, possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere fino a un massimo di due proroghe annuali. L'amministrazione ha facoltà di accogliere le domande, previo esame del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa da parte di un'apposita commissione nominata con decreto ministeriale.
3. Gli ufficiali che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianità, nel ruolo speciale del Corpo unico della Sanità militare ai sensi dell', comma 1, lettera d-bis). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianità assoluta.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-738-ter