Libro QUARTO›Titolo IV›Sez. I
Art. 830 quater
Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli
In vigore dal 28 mag 2026
1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
a) maggiore generale: 3;
b) brigadiere generale: 18;
c) colonnello: 169.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-830-quater