Libro QUARTO›Titolo VII›Capo II›Sez. I
Art. 1040 bis
Commissione superiore di avanzamento della Sanità militare
In vigore dal 28 mag 2026
1. Per la valutazione degli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare aventi grado da tenente colonnello a brigadiere generale è costituita la commissione superiore di avanzamento, di cui fanno parte:
a) il Capo di stato maggiore della difesa, che la presiede; b) il Direttore della Sanità militare, ove militare, anche se richiamato;
c) un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, per ciascuna Forza armata e per l'Arma dei carabinieri, nominati dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i rispettivi capi di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
d) i tenenti generali e i maggiori generali del Corpo unico della Sanità militare.
2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore della difesa o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata, o grado corrispondente più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1040-bis