Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. X
Art. 1464 bis
Disposizioni di coordinamento in materia di disciplina militare per il Corpo unico della Sanità militare
In vigore dal 28 mag 2026
1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al Corpo unico della Sanità militare.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1464-bis