Libro QUARTO›Titolo VIII›Capo V›Sez. X

Art. 1464 bis

Disposizioni di coordinamento in materia di disciplina militare per il Corpo unico della Sanità militare

In vigore dal 28 mag 2026
1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al Corpo unico della Sanità militare.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1464-bis

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