Parte II›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV

Art. 2206 quater

Formazione specifica in medicina generale

In vigore dal 28 mag 2026
( Formazione specifica in medicina generale). 1. Le disposizioni dell', comma 3, non si applicano ai medici militari iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale entro il 31 dicembre 2026.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2206-quater

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