Parte III›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2214 septies
Modalità di transito nel Corpo unico della Sanità militare degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dei Corpi sanitari delle Forze armate e del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 28 mag 2026
1. Alla data del 1° gennaio 2027, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare, il personale di cui all', comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), transita nel rispettivo ruolo normale e speciale del Corpo unico della Sanità militare mantenendo la posizione di stato e l'anzianità di grado posseduta. A parità di anzianità di grado assoluta, l'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali è determinato dall'età anagrafica maggiore, salvo il caso di militari transitati dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo di provenienza. A parità di età anagrafica si applica quanto stabilito dall', comma 3.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2214-septies