Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XII›Sez. IV

Art. 1269 bis

Ufficiali della Sanità militare

In vigore dal 28 mag 2026
1. I titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del Corpo unico della Sanità militare, in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore: dieci anni di esercizio della professione nella vita civile; b) capitano: otto anni di esercizio della professione nella vita civile; c) tenente: quattro anni di esercizio della professione nella vita civile. 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1269-bis

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo