Libro QUARTO›Titolo VII›Capo II›Sez. I

Art. 1045 bis

Commissione ordinaria di avanzamento della Sanità militare

In vigore dal 28 mag 2026
1. Per gli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare aventi grado da sottotenente a maggiore, è costituita la commissione ordinaria di avanzamento della Sanità militare, di cui fanno parte: a) il Vice direttore della Sanità militare, che la presiede; b) un tenente generale o un maggiore generale del ruolo normale della Sanità militare; c) un brigadiere generale o colonnello del ruolo normale della Sanità militare, di ciascuna delle specialità ai sensi dell', se la valutazione riguarda ufficiali della rispettiva specialità; d) quattro ufficiali di grado non inferiore a colonnello del ruolo normale, di cui uno dell'Esercito italiano, uno della Marina militare, uno dell'Aeronautica militare e uno dell'Arma dei carabinieri. 2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, il più anziano.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1045-bis

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