Libro QUARTO›Titolo IV›Capo VII›Sez. I

Art. 833 quinquies

Transito dal ruolo speciale al ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare

In vigore dal 28 mag 2026
1. A decorrere dal 1º gennaio 2027, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti al ruolo speciale del Corpo unico della Sanità militare possono transitare, a domanda, nel ruolo normale, nel numero, con le modalità e secondo i requisiti stabiliti con decreto ministeriale. 2. L'anzianità di grado assoluta degli ufficiali transitati a mente del comma 1, è rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado. 3. L'ordine di iscrizione in ruolo degli ufficiali transitati ai sensi del comma 1 è stabilito in base all', comma 3.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
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