Libro QUARTO›Titolo III›Capo II
Art. 738 quinquies
Corso formativo per ufficiali del ruolo normale
In vigore dal 28 mag 2026
1. I tenenti del ruolo normale di cui all', comma 2, sono ammessi a frequentare un corso formativo, della durata non superiore a un anno, al termine del quale è determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.
2. Gli ufficiali che completano con esito favorevole il corso formativo sono ammessi ai corsi di specializzazione di cui all'.
3. Coloro che non superano il corso formativo sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-738-quinquies