Libro QUARTO›Titolo III›Capo IV›Sez. III
Art. 758
Corsi di specializzazione per le esigenze dell'amministrazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli ufficiali medici in servizio permanente delle Forze armate che sono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie devono conseguire il diploma di specializzazione entro i limiti di tempo previsti per il rispettivo corso legale, con possibilità di fruire dell'eventuale sessione straordinaria dell'ultimo anno accademico.
2. Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere, su proposta della Direzione generale per il personale militare, all'ufficiale, che per motivi di salute o di forza maggiore non possa conseguire il diploma di specializzazione entro il termine di cui al comma 1, una proroga della durata di un anno accademico comprensivo dell'eventuale sessione straordinaria.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-758