Libro QUARTO›Titolo III›Capo V
Art. 759
Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialità
In vigore dal 28 mag 2026
1. gli allievi marescialli sono assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità secondo specifiche disposizioni della Forza armata e della Sanità militare, in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonché alle preferenze espresse dagli arruolandi.
2. Il Capo di stato maggiore di Forza armata e il Direttore della Sanità militare hanno facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono. Per gli allievi marescialli della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare,su proposta della Forza armata.
3. Per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata e il Direttore della Sanità militare in relazione alle esigenze di servizio, hanno facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni. Per il medesimo personale della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta della Forza armata.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-759