Art. 759 · Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialità
Libro QUARTOTitolo IIICapo V

Art. 759

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Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialità

In vigore dal 9 feb 2013
1.... gli allievi marescialli sono assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità secondo specifiche disposizioni della Forza armata, in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonché alle preferenze espresse dagli arruolandi. 2. Il Capo di stato maggiore di Forza armata ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono. Per gli allievi marescialli della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare,su proposta della Forza armata. 3. Per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata, in relazione alle esigenze di servizio, ha facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni. Per il medesimo personale della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare,su proposta della Forza armata.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-759