Libro QUARTOTitolo IIICapo V

Art. 764

Equipollenza dei titoli conseguiti

In vigore dal 9 ott 2010
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, l'equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dai volontari e dai sottufficiali, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli.
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