Libro QUARTOTitolo IIICapo VI

Art. 765

Formazione iniziale

In vigore dal 25 feb 2026
1. Per la nomina a maresciallo dell'Arma dei carabinieri i vincitori dei concorsi di cui all' frequentano appositi corsi di formazione iniziale. 2. I vincitori del concorso pubblico di cui all', comma 2-bis, lettera a), sono ammessi alla frequenza del corso biennale. 3. I vincitori del concorso interno di cui all', comma 2-bis, lettere b) e c), sono ammessi alla frequenza del corso superiore di qualificazione. 3-bis. I vincitori del concorso pubblico di cui all', comma 9-bis, sono ammessi alla frequenza del corso formativo straordinario di cui all'. 4. Ai vincitori del concorso interno per il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri, per la formazione iniziale, si applica l'.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-765

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