Libro QUARTO›Titolo III›Capo V
Art. 762
Stato giuridico dei frequentatori
In vigore dal 20 feb 2020
1. Il personale vincitore dei concorsi di cui all', comma 1, lettera a), durante la frequenza dei corsi formativi previsti assume la qualità di allievo. Il personale militare di cui all', comma 4, lettera b), all'atto dell'assunzione della qualità di allievo, perde il grado eventualmente rivestito. In caso di perdita della qualità di allievo, il predetto personale è reintegrato nel grado precedentemente rivestito ed è restituito ai reparti ed enti di appartenenza, per il completamento degli eventuali obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi presso la scuola.
2. Il personale proveniente dai civili assume lo stato giuridico di volontario in ferma per la durata del corso.
3. Al personale vincitore dei concorsi di cui all', comma 1, lettera b), durante la frequenza dei corsi formativi previsti si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del ruolo di provenienza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-762