Art. 758 · Corsi di specializzazione per le esigenze dell'amministrazione
Libro QUARTO›Titolo III›Capo IV›Sez. III

Art. 758

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Corsi di specializzazione per le esigenze dell'amministrazione

In vigore dal 28 mag 2026
1. Gli ufficiali medici in servizio permanente del Corpo unico della Sanità militare che sono ammessi, previa domanda ovvero all'esito del corso formativo, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facoltà mediche universitarie devono conseguire il diploma di specializzazione entro i limiti di tempo previsti per il rispettivo corso legale, con possibilità di fruire dell'eventuale sessione straordinaria dell'ultimo anno accademico. 2. Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere, su proposta della Direzione generale per il personale militare, all'ufficiale, che per motivi di salute o di forza maggiore non possa conseguire il diploma di specializzazione entro il termine di cui al comma 1, una proroga della durata di un anno accademico comprensivo dell'eventuale sessione straordinaria. 2-bis. Gli indirizzi delle specializzazioni cui avviare il personale designato sono scelti con determinazione del Direttore della Sanità militare, d'intesa con i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-758