Libro QUARTO›Titolo II›Capo II›Sez. I
Art. 651 ter
Alimentazione ordinaria del ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare
In vigore dal 28 mag 2026
1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare in servizio permanente sono tratti:
a) con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le accademie militari e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento;
b) mediante concorso per titoli ed esami, dai cittadini italiani che non hanno superato il ventottesimo anno di età e che sono in possesso del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalità del ruolo.
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono: a) nominati tenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;
b) iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado provenienti dai corsi delle accademie militari nominati tenenti in servizio permanente nello stesso anno;
c) ammessi a frequentare un corso formativo e avviati alla formazione specialistica.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [....] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-651-ter