Libro PRIMO›Titolo III›Capo II›Sez. I
Art. 20
Enti vigilati
In vigore dal 9 ott 2010
1. Sono posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa:
a) l'Agenzia industrie difesa;
b) la Difesa servizi spa;
c) l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
d) l'Opera nazionale per i figli degli aviatori;
e) l'Unione italiana tiro a segno;
f) la Lega navale italiana;
g) l'Associazione italiana della Croce rossa, per le componenti ausiliarie delle Forze armate;
h) la Cassa di previdenza delle Forze armate.
2. L'organizzazione, i compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa e della Difesa servizi spa sono rispettivamente disciplinati nell' e nell'.
3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h), del comma 1; la disciplina relativa alle componenti ausiliarie delle Forze armate dell'Associazione italiana della Croce rossa è contenuta negli e da 1626 a 1760.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-20