Art. 20 · Enti vigilati
Libro PRIMO›Titolo III›Capo II›Sez. I

Art. 20

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Enti vigilati

In vigore dal 26 giu 2026
1. Sono posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa: a) l'Agenzia industrie difesa; b) la Difesa servizi spa; c) l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia; d) l'Opera nazionale per i figli degli aviatori; e) l'Unione italiana tiro a segno; f) la Lega navale italiana; g) l'Associazione italiana della Croce rossa, per le componenti ausiliarie delle Forze armate; h) la Cassa di previdenza delle Forze armate. 2. L'organizzazione, i compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa e della Difesa servizi spa sono rispettivamente disciplinati nell' e nell'. 3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h), del comma 1; la disciplina relativa alle componenti ausiliarie delle Forze armate dell'Associazione italiana della Croce rossa è contenuta negli e da 1626 a 1760. 3-bis. La vigilanza sull'ente di cui al comma 1, lettera e) è finalizzata alla verifica dei documenti contabili preventivi e consuntivi e del rendiconto generale, redatti esclusivamente per la parte relativa alle funzioni istituzionali dell'ente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-20