Libro QUARTO›Titolo V›Capo III›Sez. III
Art. 906
969 / 2542Riduzione dei quadri per eccedenze in più ruoli
In vigore dal 28 mag 2026
1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo quanto disposto dall', il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata e per il Corpo unico della Sanità militare dal presente codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata e nei ruoli del Corpo unico della Sanità militare non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado.
2. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al comma 1 è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-906