Libro QUARTO›Titolo V›Capo III›Sez. III
Art. 911
Dottorato di ricerca
In vigore dal 26 feb 2014
1. Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa, compatibilmente con le esigenze della Forza armata di appartenenza, e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione. Si applica l' della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-911