Libro QUARTO›Titolo V›Capo III›Sez. IV
Art. 915
Sospensione precauzionale obbligatoria
In vigore dal 7 lug 2017
1. La sospensione precauzionale dall'impiego è sempre applicata nei confronti del militare se sono adottati a suo carico:
a) il fermo o l'arresto;
b) le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale;
c) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio;
d) le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio.
2. La sospensione obbligatoria viene meno con la revoca dei provvedimenti previsti dal comma 1, salva la potestà dell'amministrazione di applicare la sospensione facoltativa..., se la revoca stessa non è stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-915