Libro QUARTOTitolo VCapo IIISez. III

Art. 913

Norme comuni in materia di aspettativa

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'aspettativa è disposta con decreto ministeriale. 2. Per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri, l'aspettativa è disposta con determinazione del Comandante generale dell'Arma, con facoltà di delega, e decorre dalle date fissate nella determinazione stessa. 3. L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale è disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra o ipotesi corrispondenti che decorre dalla data della cattura. 4.L'aspettativa per motivi privati e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi. 5. Allo scadere dell'aspettativa il militare è richiamato in servizio permanente effettivo o a disposizione. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-913

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