Libro QUARTO›Titolo V›Capo III›Sez. IV
Art. 916
Sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale
In vigore dal 9 ott 2010
1. La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-916