Art. 911 · Dottorato di ricerca
Libro QUARTO›Titolo V›Capo III›Sez. III

Art. 911

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Dottorato di ricerca

In vigore dal 26 feb 2014
1. Il militare ammesso ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o con rinuncia a questa, è collocato a domanda in aspettativa, compatibilmente con le esigenze della Forza armata di appartenenza, e conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione. Si applica l' della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-911