Art. 928 · Speciali limiti dì età per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
Libro QUARTOTitolo VCapo IIISez. V

Art. 928

973 / 2493

Speciali limiti dì età per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 7 lug 2017
1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti: a) generale di corpo d'armata: 65 anni; b) generale di divisione: 65 anni; c) generale di brigata: 63 anni; d) colonnello del ruolo forestale e del ruolo tecnico: 61 anni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-928