Libro QUARTOTitolo VCapo IIISez. V

Art. 932

Scarso rendimento

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il militare che dia scarso rendimento è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva. 2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 è subordinato alla determinazione ministeriale su proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende l'interessato. La determinazione è adottata a seguito di: a) ammonizione all'interessato; b) parere delle commissioni o autorità competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento. 3. Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere l'assegnazione all'interessato di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilità di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-932

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