Libro QUARTO›Titolo V›Capo III›Sez. V
Art. 932
977 / 2493Scarso rendimento
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il militare che dia scarso rendimento è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva.
2. Il provvedimento che venga adottato in applicazione del comma 1 è subordinato alla determinazione ministeriale su proposta delle autorità gerarchiche da cui dipende l'interessato. La determinazione è adottata a seguito di:
a) ammonizione all'interessato;
b) parere delle commissioni o autorità competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento.
3. Il procedimento della dispensa dal servizio di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere l'assegnazione all'interessato di un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni e la possibilità di essere sentito personalmente dinanzi alle competenti commissioni di avanzamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-932