Art. 934 · Cessazione d'autorità
Libro QUARTOTitolo VCapo IIISez. V

Art. 934

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Cessazione d'autorità

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ufficiale può essere collocato, d'autorità, in ausiliaria o nella riserva. 2. L'adozione del provvedimento di cui al comma 1 è subordinata: a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratta di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta è formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro e dal Capo di stato maggiore della difesa e il relativo provvedimento finale è adottato con decreto del Presidente della Repubblica; b) alla determinazione del Ministro previo parere delle commissioni o autorità competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento, se si tratta di ufficiale di altro grado.
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