Libro QUARTO›Titolo V›Capo IV›Sez. IV
Art. 949
994 / 2493Non ammissione nel servizio permanente
In vigore dal 20 feb 2020
1. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, se ritiene che il medesimo non è meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al Comandante generale, che decide, sentito il parere della commissione di valutazione e avanzamento, integrata da tre appuntati scelti individuati dal presidente della citata commissione tra i membri supplenti del ruolo appuntati e carabinieri con maggiore anzianità assoluta e relativa, se l'interessato è carabiniere in ferma.
1-bis. Se non provvede l'ufficiale diretto, la proposta di cui al comma 1 può essere avanzata anche dagli altri ufficiali della linea gerarchica, fino al comandante di corpo.
2. I militari che non sono ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato come servizio prestato in ferma volontaria.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-949