Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. VII
Art. 523
Inosservanza di ordini dati dall'amministrazione, dal commissario statale o dal comandante militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il capitano della nave o del galleggiante requisiti, che, senza giustificato motivo, non ottempera agli ordini impartiti dall'amministrazione o dal commissario statale o dal comandante militare, a norma, rispettivamente, degli , è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 207,00.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-523