Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. VII
Art. 525
Competenza dei tribunali militari
In vigore dal 9 ott 2010
1. Se i reati previsti dagli sono commessi in tempo di guerra, la competenza spetta ai tribunali militari; quando il giudice ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, può provvedersi con decreto penale, secondo le disposizioni del codice penale militare di pace.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-525