Libro TERZO›Titolo I
Art. 527
Norme applicabili all'amministrazione e contabilità del Ministero della difesa. Rinvio
In vigore dal 9 feb 2013
1. Al Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'amministrazione e contabilità delle amministrazioni statali, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente libro e con esse compatibili, nonché l' del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.
1-bis. L' del decreto-legge n. 313 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 460 del 1994, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese, principali e accessorie, per servizi e forniture aventi finalità di difesa nazionale e sicurezza, nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al presente comma sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato, nè sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.
2. Il regolamento detta le norme di attuazione per l'amministrazione e contabilità del Ministero della difesa, ivi compresa l'attività ispettiva. Il controllo strategico è disciplinato dall' del regolamento, in attuazione dell', comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-527