Libro TERZO›Titolo I
Art. 528
Informatizzazione del Ministero della difesa
In vigore dal 9 feb 2013
1. All'informatizzazione delle attività del Ministero della difesa si applicano le norme vigenti per l'informatizzazione della pubblica amministrazione statale, con le deroghe ivi eventualmente previste, e segnatamente:
a) il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
b) le norme di attuazione dell' della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
c) l', commi 197 e 198, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative norme secondarie di attuazione;
d) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le limitazioni di cui all', comma 6, e all', comma 2, nonché le facoltà di cui all', comma 1-bis del medesimo decreto legislativo;
e) l', comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
2. In applicazione dell' del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il regolamento, adottato per tale parte di intesa con Agenzia per l'Italia Digitale, detta le norme volte a coordinare le disposizioni del citato decreto legislativo n. 39 del 1993 con le esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-528