Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. VII
Art. 522
Inosservanza di doveri da parte dell'armatore proprietario o capitano
In vigore dal 9 ott 2010
1. È punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 310,00 l'armatore, il proprietario o il capitano, che, senza giustificato motivo:
a) non ottempera immediatamente all'ordine dell'autorità competente di sbarcare in tutto o in parte, l'equipaggio dalla nave o dal galleggiante requisiti;
b) nelle condizioni previste dalla lettera a) del presente comma, non ottempera alla richiesta di assunzione delle persone nominativamente designate dall'amministrazione, per sostituire, in tutto o in parte, l'equipaggio sbarcato;
c) non ottempera all'ordine dell'autorità competente di aumentare per il disimpegno di speciali servizi, l'equipaggio della nave o del galleggiante requisiti, o di imbarcare, per tali servizi, personale militare in soprannumero;
d) non ottempera a quanto prescritto nell', al fine del controllo o della compilazione dell'inventario per la consegna o la riconsegna della nave o del galleggiante requisiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-522