Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. VII
Art. 519
Alterazione di nave o galleggiante requisiti
In vigore dal 9 ott 2010
1. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità che ha ordinata la requisizione, altera o modifica, in tutto o in parte, lo stato della nave o del galleggiante requisito, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 516,00.
2. Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-519