Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. VI
Art. 516
Indennità e rimborsi a carico dell'amministrazione che procede alla requisizione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Quando l'amministrazione si avvale della facoltà concessa dall', comma 15, lettera a), o quando comunque per sua disposizione i rischi non siano, in tutto o in parte, coperti da assicurazione, essa corrisponde all'armatore o proprietario della nave o galleggiante:
a) in caso di perdita, una indennità pari al valore della nave di cui all', comma 4 rimanendo fermo quanto disposto dall', comma 4;
b) in caso di avarie, il rimborso delle spese incontrate e di quelle necessarie alla conseguente riparazione, a meno che l'amministrazione non reputi più conveniente procedere essa stessa all'esecuzione dei lavori relativi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-516