Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. V
Art. 514
Raccolta dei verbali e delle dichiarazioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. Durante la requisizione in uso, il comandante militare o il commissario statale e il capitano della nave o del galleggiante tengono ciascuno una raccolta dei seguenti verbali, riuniti in fascicolo e corredati di un indice:
a) di consegna e di restituzione, di sospensione e di ripresa della requisizione;
b) relativi alla presa in carico o alla cessione di combustibili, lubrificanti, acqua;
c) relativi allo scarico e alla cessione di materiali di dotazione;
d) attestanti le necessità della lavatura e del rifacimento di fasce, materassi, federe, guanciali;
e) concernenti la fornitura di materiali appartenenti all'amministrazione e la consegna temporanea da parte di questa al capitano della nave o del galleggiante;
f) di controllo di inventari;
g) ogni altro processo verbale o di dichiarazione concernente l'unità requisita.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-514