Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. V
Art. 510
Verbale di consegna
In vigore dal 9 ott 2010
1. In tutti i casi e a tutti gli effetti previsti dal presente capo, l'atto di requisizione è sostituito dal processo verbale di consegna di cui al comma 2.
2. Agli effetti della requisizione, sia in proprietà sia in uso, è compilato un processo verbale di consegna, che contiene le seguenti indicazioni:
a) autorità delegata per la consegna;
b) ordine ricevuto dalla predetta autorità, con le precise indicazioni del documento relativo;
c) amministrazione dello Stato per conto della quale si effettua la requisizione;
d) nome dell'unità requisita, tipo (piroscafo, motonave, veliero, galleggiante, ecc.) e nazionalità;
e) nome del proprietario (o anche dell'armatore nel caso di requisizione in uso) dell'unità requisita e sua residenza o domicilio;
f) compartimento o ufficio marittimo d'iscrizione dell'unità requisita e relativo numero della matricola delle navi o del registro dei galleggianti;
g) tonnellaggio di stazza lorda e netta;
h) porto in cui avviene la consegna;
i) data e ora della consegna;
l) consistenza dei combustibili e dell'acqua (potabile e per macchina) esistenti a bordo dell'unità all'atto della consegna e consistenza dei lubrificanti soltanto nel caso di motonavi e di galleggianti con motori a combustione oppure a propulsione elettrica;
m) eventuali annotazioni;
n) firma dell'autorità delegata per la consegna;
o) firma del proprietario (o anche dell'armatore, nel caso di requisizione in uso) o del suo legale rappresentante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-510