Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. V
Art. 508
Controllo dell'inventario
In vigore dal 9 ott 2010
1. All'atto della consegna e della riconsegna di nave requisita si procede al controllo dell'inventario, in contraddittorio con l'armatore o il proprietario o con il loro rappresentante, redigendosene verbale nel quale devono farsi risultare le irregolarità eventualmente riscontrate.
2. Se il controllo dell'inventario non può essere compiuto dall'autorità delegata, può essere a ciò delegata dall'amministrazione altra autorità.
3. Se esigenze speciali non consentono di procedere a questo controllo, fa fede, fino a prova contraria, l'inventario esistente a bordo, una copia del quale, a cura dell'armatore o proprietario o del capitano della nave, è rimessa, entro ventiquattro ore dall'ordine, all'autorità che è designata dall'amministrazione requisitrice.
4. Dell'esattezza di tale documento rimangono responsabili, salve le eventuali sanzioni penali, l'armatore o proprietario e il capitano.
5. Nel caso di galleggianti, valgono le norme predette, con la sola variante che, non essendo prescritto quale documento di bordo l'inventario, questo è compilato, anziché controllato, al momento della requisizione, salvo speciali disposizioni da parte del Ministero che procede alla requisizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-508