Libro SECONDOTitolo VIIICapo IIISez. IV

Art. 505

Temporanea inutilizzazione, riparazioni dell'unità e sospensioni dell'indennità

In vigore dal 9 ott 2010
1. Se le navi e i galleggianti requisiti in uso restano temporaneamente inutilizzati per il servizio effettivo dello Stato, per cause estranee all'amministrazione, e indipendenti dagli eventi che sono a carico dell'amministrazione stessa ai sensi dell', comma 1, lettera a), la requisizione continua ad avere effetto, ma gli armatori o i proprietari non hanno diritto alla corresponsione della indennità per tutto il periodo durante il quale la nave o il galleggiante rimane inutilizzato in un porto che l'amministrazione ha facoltà di designare. 2. Se gli armatori o proprietari non provvedono, con la dovuta sollecitudine e a regola d'arte all'esecuzione dei lavori necessari per eventuali riparazioni, i ministeri che ordinarono la requisizione possono provvedervi direttamente, a spese degli armatori o proprietari. In tal caso, l'importo delle spese relative è trattenuto sulle somme dovute, secondo le indicazioni della presente legge. Ove dette somme non siano sufficienti o le trattenute non siano state eseguite, dette spese costituiscono credito privilegiato sulla nave o sul galleggiante a favore dello Stato, e sono graduate fra i crediti elencati nell' del codice della navigazione dopo il n. 6. Esse sono riscosse ai sensi dell' del codice della navigazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-505

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